L’assicurazione da responsabilità professionale tutela i professionisti
Nell’evoluzione del diritto del lavoro si è assistito storicamente ad una sempre maggiore attenzione verso la tutela dei lavoratori dipendenti; infatti la loro attività lavorativa deve essere necessariamente coperta da una polizza assicurativa.
Oggi, però, un’efficiente copertura contro eventuali rischi del mestiere è offerta anche ai liberi professionisti attraverso la cosiddetta D&O, cioè l’assicurazione da responsabilità professionale.
L’attività del libero professionista, oggi sempre più specializzato, è costantemente esposta a rischi: è importante quindi adottare le adeguate precauzioni al fine di affrontare al meglio lo svolgimento di ogni professione.
Il libero professionista, nell’esercizio della sua attività lavorativa, potrebbe incorrere in errori causativi di danni a terzi o in perdite di quote del proprio patrimonio che debbono essere pienamente tutelate.
L’assicurazione da responsabilità professionale risponde in modo esaustivo a questa esigenza: il suo scopo, infatti, è quello di tutelare il professionista nel caso in cui incorra nella commissione di errori nella pratica professionale, oppure nel caso in cui vi incappino i suoi dipendenti.
Il Decreto Legislativo n. 137 del 2012 ha sancito l’obbligo di stipula di un contratto di assicurazione per la responsabilità civile professionale per tutti i professionisti iscritti agli albi, che esercitino la professione, ossia che emettano fattura.
Le categorie specifiche di professionisti obbligati a stipulare il contratto assicurativo sono:
- Architetti
- Ingegneri (qui un focus sull’assicurazione professionale ingegneri)
- Avvocati
- Agenti di commercio
- Agenti immobiliari
- Commercialisti
- Mediatori creditizi
- Agenti finanziari
- Consulenti del lavoro
- Periti
- Amministratori condominiali
- Revisori legali
- Geometri
Come funziona la polizza da responsabilità professionale
Il libero professionista può liberamente stipulare la polizza assicurativa in questione con la compagnia che più gli aggradi, quella che gli offra il contratto che più si conformi alle proprie esigenze. Generalmente si tratta di contratti che prevedono il versamento periodico – nella maggioranza dei casi a cadenza mensile – di un importo con il quale si rende attiva la copertura assicurativa, dopo la stipula del relativo contratto con la compagnia assicurativa.
La compagnia, a fronte di tali versamenti da parte del libero professionista, garantisce la copertura delle spese che questi dovrebbe sostenere nel caso in cui dovessero verificarsi danni a terzi nell’esercizio della professione.
Solitamente, a fronte della causazione di un danno, si dovrebbe rispondere con un risarcimento dello stesso: l’assicurazione da responsabilità professionale solleva il libero professionista dall’onere di sostenere tali spese, molte volte imprevedibili.
Alcune polizze prevedono la copertura di sinistri verificatisi anteriormente o successivamente rispetto al periodo di decorrenza del contratto assicurativo: sono queste le garanzie retroattive e quelle postume.
La garanzia retroattiva tutela il libero professionista dai danni causati a terzi nel periodo precedente alla stipula del contratto di assicurazione; la garanzia postuma, invece, lo tutela relativamente ai danni che si manifestino successivamente alla chiusura dell’attività e della relativa polizza, nei casi in cui l’evento scatenante fosse ignoto all’assicurato e si fosse verificato in costanza di rapporto assicurativo.
Il costo di ogni polizza può variare in base alla compagnia assicurativa con cui si intenda concludere il contratto e all’ampiezza della copertura di cui si desideri usufruire.
I danni coperti dall’assicurazione da responsabilità professionale e le condotte causative tutelate
Solitamente i contratti assicurativi del tipo in esame si distinguono in polizze a rischi nominati e all risks. Quelle del primo tipo elencano nel loro fascicolo informativo tutte le attività tutelate dal contratto e, generalmente, anche i danni connessi all’esercizio erroneo di queste. Le polizze all risks comprendono tutte le attività non espressamente escluse dalla legge o dai regolamenti disciplinanti la professione specifica a cui è riferita l’assicurazione.
Le tipologie di danno coperte dalle polizze professionali sono quelle civili, amministrative, disciplinari e penali.
Le condotte poste in essere dal professionista che si ritengono tutelate dall’assicurazione professionale sono tutte quelle rientranti nella categoria della colpa, e cioè tutti i comportamenti caratterizzati da negligenza, imprudenza e imperizia.
Sono comportamenti negligenti quelli in cui il professionista tenga una condotta superficiale rispetto alle regole imposte dall’esercizio della sua professione. I comportamenti imprudenti sono quelli tenuti dal professionista che non tiene conto dei rischi ai quali espone il proprio cliente effettuando determinate azioni. Sono invece caratterizzati da imperizia quelle attività che vengono compiute dal professionista senza averne la giusta competenza tecnica ed esperienziale.
L’assicurazione professionale tutela il professionista in tutti i casi in cui la sua condotta sia caratterizzata da colpevolezza inquadrata nell’ambito della colpa, a prescindere dalla sua gradazione. Il professionista viene tutelato infatti sia in caso di colpa lievissima, lieve o grave.
Se la condotta che ha generato il danno è stata realizzata con dolo dal professionista, l’assicurazione professionale non ne copre le spese derivanti. I comportamenti caratterizzati dalla coscienza e volontà di ledere la sfera giuridica altrui, non sono assolutamente tutelati.
Le polizze assicurative professionali coprono le spese necessarie per far fronte ad ogni procedimento civile nel quale sia coinvolto il professionista, qualora questo sia generato da una delle condotte coperte dalla polizza, o sia volto al ristoro di uno dei danni garantiti.